TERMINI E CONDIZIONI 

CONDIZIONI DI VENDITA E TERMINI DEL SERVIZIO: CONSULENZE 

    1. AMBITO DI APPLICAZIONE
      1. Le presenti Condizioni Generali di Servizio (di seguito Condizioni) disciplinano le modalità, i termini e le condizioni di fornitura dei Servizi da parte del Fornitore.
      2. Ad eccezione dei prodotti e servizi acquistabili direttamente tramite canale e-commerce (“Abbonamento a Flowerista” o “Boutique”) tutti i Servizi erogati dal Fornitore sono disciplinati dalle presenti Condizioni Generali anche se non espressamente richiamate. Le presenti Condizioni non si applicano al Servizio di “Consulenza ESG Benefit” presentato tramite il sito internet https://symbiosa.it di titolarità del Fornitore raggiungibile tramite il sito https://www.flowerista.it (di seguito Sito).
      3. Le presenti Condizioni Generali sono messe a disposizione del Cliente (nel footer del Sito, nella pagina dedicata al Servizio) e accluse nel Preventivo trasmesso dal Fornitore al Cliente. È onere del Cliente prendere conoscenza di eventuali aggiornamenti.
  • DEFINIZIONI
      1. I termini di seguito utilizzati con la lettera maiuscola hanno il significato indicato nel Preventivo e comunque si intendono noti alle Parti e possono dirsi integrati con quanto riportato ai successivi commi. 
      2. Preventivo: documento elaborato dal Fornitore, su richiesta del Cliente, che contiene: dati del Cliente, dati del Fornitore, la specifica descrizione di ciascuno dei Servizi, i termini di fornitura (eventualmente periodica) del Servizio, i termini di pagamento e le modalità, il prezzo totale, eventuali servizi aggiuntivi, note. In caso di difformità tra quanto indicato nel Preventivo e quanto di seguito esposto, prevale quanto esposto nella prima. 
      3. Cliente: soggetto nei confronti del quale viene erogato il Servizio che può coincidere con chi materialmente sottoscrive il Preventivo. Anche se il Cliente è un consumatore, ai sensi dell’art 3 del Dlgs 206/2005 non trovano applicazione le disposizioni sul commercio elettronico non configurandosi come un contratto a distanza.
      4. Fornitore: Flowerista SRL Società Benefit Piazza Gramsci 4A Milano – P.IVA e CF: 12354330966, soggetto che eroga il Servizio. Il Fornitore ha la facoltà di avvalersi, in tutto o in parte per l’esecuzione di tutti o alcuni dei Servizi di ausiliari, collaboratori esterni ed ha la facoltà di sub-appaltare in tutto o in parte l’esecuzione dei Servizi.
      5. Servizio: incontro di consulenza o percorso di consulenza articolato in più incontri, one to one, erogato dal Fornitore a favore e con la partecipazione attiva del Cliente mediante piattaforma digitale avente le caratteristiche descritte nel Preventivo. La presentazione del Servizio all’interno del Sito ha lo scopo di presentare e promuovere il Servizio stesso. 
  • OGGETTO
      1. Con la sottoscrizione per accettazione del Preventivo, il Cliente incarica il Fornitore, che accetta, di svolgere a proprio favore il Servizio identificato nel Preventivo. 
      2. Il contratto si considera concluso con il ricevimento da parte del Fornitore del Preventivo e delle presenti Condizioni Generali sottoscritte dal Cliente.
  • MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO 
      1. Il Fornitore si impegna a prestare i Servizi usando l’ordinaria diligenza in ragione alla natura di ciascun Servizio. Il Fornitore non assicura incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione derivanti dalla fornitura dei Servizi.
      2. Salvo specificatamente pattuito tra le Parti o ritenuto necessario dal Fornitore, i Servizi (in tutto o in parte, ivi incluse le singole fasi) non richiedono la specifica approvazione da parte del Cliente.  
      3. Il Cliente potrà avanzare contestazioni solo in forma scritta ed in merito ad elementi oggettivi specificatamente e preventivamente individuati e concordati tra le Parti, idonei a costituire specifiche direttive per il Fornitore. 
      4. Eventuali variazioni ai Servizi, alle modalità e termini di svolgimento degli stessi dovranno essere concordati tra le Parti per iscritto. Nei casi di casi di variazioni necessarie per l’esecuzione del Servizio, il Fornitore potrà sospendere il Servizio e ne darà tempestiva comunicazione al Committente. Se le variazioni comportano maggiorazioni, le Parti si riservano di sottoscrivere un separato accordo. In deroga a quanto previsto dall’art 1661 c.c. il Cliente non ha la facoltà di ordinare unilateralmente variazioni al Servizio; in detti casi, le Parti si riservano di concordare le modifiche. Il Fornitore si riserva di accettare la richiesta anche per fatti concludenti con conseguente variazione del Corrispettivo per dette modifiche che verrà determinato avuto riguardo al Preventivo.   
      5. Fermo quanto previsto nel comma precedente, eventuali richieste di variazioni di data e/o orari relativi alle singole consulenze di cui al Servizio, sono regolati come segue:
        1. Il Cliente si impegna a comunicare entro il termine di 72 ore antecedenti all’incontro di consulenza l’impossibilità di partecipare all’incontro. Il Fornitore proporrà alcune disponibilità di date/orari sostitutivi. Se la comunicazione da parte del Cliente interviene successivamente, il Fornitore ha la facoltà di rifiutare la richiesta. In detti casi, il Corrispettivo per l’incontro di consulenza, se non versato, rimane dovuto anche se non fruito, se già versato, rimane assorbito.
        2. Il Fornitore si impegna a comunicare entro il termine di 12 ore antecedenti all’incontro di consulenza l’impossibilità di partecipare all’incontro e proporrà alcune disponibilità di date/orari sostitutivi. Se la comunicazione da parte del Fornitore interviene successivamente, il Fornitore metterà a disposizione del Cliente un incontro aggiuntivo. 
  • PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO. TERMINI DI PAGAMENTO. SOSPENSIONE DEL SERVIZIO
      1. Il Cliente, a titolo di corrispettivo (di seguito “Corrispettivo”) per i Servizi di cui al Contratto, si impegna a versare l’importo come indicato nel Preventivo.
      2. I termini di pagamento non sono ancorati al completamento di singole fasi di Servizio e non richiedono l’approvazione di stato di avanzamento lavori. 
      3. Il Corrispettivo totale è unitario per l’esecuzione dei Servizi e non frazionabile. Il Corrispettivo può essere dilazionato e/o rateizzato su richiesta del Cliente. Il Corrispettivo, se rateizzato, deve versarsi in via anticipata rispetto all’erogazione del Servizio.
      4. In nessun caso il pagamento del Corrispettivo può essere sospeso, interrotto, rinviato e/o differito
      5. Il Cliente non potrà far valere diritti e/o sollevare eccezioni e/o contestazioni (anche in merito a difetti e vizi relativi ai Servizi resi), sia in via giudiziale sia in via stragiudiziale, finchè non ha provveduto all’integrale pagamento del Corrispettivo. 
      6. Il mancato e/o ritardato pagamento determina il sorgere di interessi di mora nella misura di cui al D.Lgs. n. 231/2002.
      7. In tutti i casi in cui, per qualsiasi causa o ragione il Contratto dovesse cessare i propri effetti, il Cliente, fermo il Corrispettivo già incassato, si impegna sin d’ora a versare ogni ulteriore importo maturato alla data di cessazione degli effetti incluso, l’importo per i Servizi svolti non coperti dai pagamenti eseguiti.
  •  OBBLIGHI DEL CLIENTE 
    1. Il Cliente è esclusivo responsabile della liceità, veridicità, affidabilità, correttezza, funzionalità di quanto trasmesso al Fornitore (anche tramite terzi incaricati). 
    2. Il Cliente si impegna a compiere, consegnare, trasmettere, mettere a disposizione, direttamente o indirettamente, tutto quanto necessario per la fornitura dei Servizi e per consentire al Fornitore la prestazione dei Servizi (di seguito il “Materiale”). In via esemplificativa e non esaustiva, in ragione al tipo di Servizio, il Materiale può essere costituito: da informazioni, dati, progetti, obiettivi, indicazioni, contratti, contenuti, linee guida, procedure, conteggi, dati di accesso alle piattaforme; da autorizzazioni, licenze, liberatorie, cessioni, nulla osta e/o di ogni altro elemento volto ad assicurare il rispetto di norme e procedure; da testi, immagini, disegni, loghi, clip video e audio, oggetti multimediali, fogli di calcolo, documenti, presentazioni; dal compimento di attività preliminari, dall’organizzazione degli spazi, dall’adozione di procedure, dall’acquisizione di informazioni, dalla messa a disposizione di atti e documenti. Il Materiale dovrà essere fornito nelle modalità e nei formati richiesti dal Fornitore nonché idonei ad essere utilizzati per l’esecuzione del Servizio, privo di limitazioni e/o cifratura. 
    3. Il Cliente si impegna a riscontrare ogni richiesta del Fornitore entro il termine di 5 giorni, salvo il minor termine imposto dalla natura della richiesta. È onere del Cliente richiedere al Fornitore un diverso maggior termine che dovrà essere adeguatamente giustificato.
    4. Il Cliente si impegna a fruire del Servizio con la diligenza professionale e a regola d’arte, astenendosi dal compiere qualsiasi atto o tenere qualsivoglia condotta, anche omissiva, che possa causare violazione del presente Contratto e/o di norme di legge e si impegna sin d’ora a manlevare e tenere indenne il Fornitore da qualsiasi responsabilità e/o richiesta di risarcimento danno connesse, anche in via indiretta, alle predette condotte attive e/o omissive.
    5. Il Cliente ha l’obbligo di comunicare al Fornitore eventuali limiti e/o divieti generali o specifici, normativi, deontologici, contrattuali, regolamentari, che possono riguardare, anche indirettamente, in tutto o in parte i Servizi. In via esemplificativa e non esaustiva, ad esempio, l’impossibilità di utilizzare, determinate parole, immagini, strutture. In ogni caso, il Cliente rimane l’unico responsabile per la presenza di eventuali limiti (normativi, regolamentari, contrattuali, autorizzativi) o vincoli ai contenuti destinati ad essere pubblicati online, ivi incluso la piena responsabilità per il rispetto della normativa in materia di pubblicità̀ dei servizi specificatamente resi dal Cliente nell’esecuzione delle campagne pubblicitarie messa in opera dal fornitore. 
    6. Il Cliente si impegna a tenere indenne e manlevato il Fornitore da ogni e qualsiasi contestazione, responsabilità, richiesta di risarcimento danni patrimoniali o non patrimoniali, azione legale che dovesse sorgere in relazione agli obblighi del Cliente ovvero in conseguenza dell’utilizzo illecito del Servizio o comunque non conforme alle disposizioni del Contratto.
  1. LIMITAZIONE DELLA RESPONSABILITA’ DEL FORNITORE
    1. Il Fornitore non è responsabile per ritardata, mancata, inesatta, incompleta esecuzione, in tutto o in parte, di uno o più Servizi causata da calamità naturali, eventi relativi alla sanità pubblica, disposizioni dell’autorità; attacchi hacker; interruzione e/o sospensione temporanea delle linee telefoniche o della rete internet, guasti, sovraccarichi di energia; momentanei disservizi o inefficienze, dovute al server, ai sistemi hardware e software del Fornitore o del Fornitore dello stesso;
    2. In ogni caso il Fornitore potrà essere ritenuto responsabile esclusivamente entro i limiti di quanto versato dal Cliente in virtù del presente Contratto, con specifico riguardo alla somma di cui al Servizio per il quale è stata accertata la responsabilità del Fornitore.
  1. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA. RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO
    1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., le Parti convengono che, oltre ai casi specificatamente previsti nel presente Contratto nonché dalla legge, il Contratto si risolverà di diritto a seguito:
  • del mancato o ritardato pagamento, alle scadenze pattuite, del Corrispettivo dovuto dal Cliente;
  • del mancato reiterato riscontro alle richieste avanzate dal Fornitore;
  • della risoluzione per inadempimento di altri contratti pendenti tra le Parti; 
  1. Se il Fornitore intende avvalersi della clausola risolutiva espressa, ne darà comunicazione al Cliente. Gli effetti della risoluzione decorrono dalla data di ricezione da parte del Cliente della comunicazione. 
  2. Le Parti convengono che in tutti i casi di risoluzione del contratto (ivi compresi quelli di cui al comma 1), fermo l’obbligo di corrispondere il Corrispettivo per tutti i Servizi resi, ed il rimborso di tutte le spese sostenute in occasione del Contratto o comunque maturate e non rimborsabili, il Cliente si impegna a versare a titolo di risarcimento del danno, ai sensi dell’art 1382 c.c. il 40% del Corrispettivo residuo dovuto per i Servizi di cui al contratto, salvo il maggior danno che il Fornitore si riserva di quantificare a causa della risoluzione del contratto.
  3. In ogni caso, al verificarsi di una delle cause di risoluzione del contratto per inadempimento, il Fornitore, in ogni momento e senza necessità di preavviso o di altra comunicazione, ha la facoltà di sospendere i termini per la fornitura del Servizio, nonché sospendere e/o interrompere, l’esecuzione del Servizio anche in relazione ad altri contratti.      
  4. In ogni caso, il mancato rispetto della scadenza di pagamento del Corrispettivo vieta al Cliente di utilizzare, anche in via indiretta o per interposta persona, qualsiasi elemento elaborato, trasmesso o comunque messo a disposizione dal Fornitore al Cliente nell’ambito dell’esecuzione del contratto. 
    1. DIRITTO DI RECESSO 
      1. In deroga all’art 1671 c.c. le Parti hanno la facoltà di recedere dal Contratto fino a quando il Contratto non ha avuto un principio di esecuzione (comunicazione del Fornitore di proposta per primo incontro). 
      2. In detti casi, per il recesso del Committente, il Fornitore ha la facoltà di trattenere o comunque incassare, a titolo di risarcimento del danno, la prima rata di Corrispettivo. In ogni caso l’esercizio del diritto di recesso in capo al Committente è subordinato al versamento di una somma che comprenda: tutte le spese sostenute in occasione del Contratto o comunque maturate e non rimborsabili; il mancato guadagno che il Fornitore avrebbe potuto ricavare dal Servizio; l’eventuale maggior danno.
      3. In detti casi, per il recesso del Fornitore, quest’ultimo restituirà eventuale Corrispettivo incassato a titolo di acconto; il Committente rinuncia sin d’ora a richiedere ulteriori somme a qualsivoglia titolo. 
  • DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE. CONCORRENZA SLEALE
      1. Tutti i contenuti, progetti, schemi, proposte, bozze grafiche, elementi creativi, prodotti grafici, testuali, multimediali, contenuti videografici o fotografici, elementi sincronizzati in video o campagne o post o copy, slogan, file excel, presentazioni, registrazioni (di seguito “Contenuti”) realizzati dal Fornitore e sottoposti al Cliente sono destinatari, in presenza dei requisiti previsti dalla legislazione vigente, della normativa a protezione del diritto d’autore. Il Fornitore è e rimane titolare di tutti i diritti d’autore sui Progetti; mediante del Contratto mette a disposizione del Cliente i Progetti esclusivamente per le finalità per le quali è stato conferito l’incarico di cui al Contratto. 
      2. È fatto divieto al Cliente trattare, conservare, utilizzare, anche dopo la conclusione della fornitura del Servizio, i Contenuti per finalità non strettamente personali. 
      3. I Servizi non sono destinati a soggetti che intendono svolgere attività che possono essere in tutto o in parte concorrenza con quella svolta dal Fornitore. È fatto divieto al Cliente trattare, anche in via indiretta o per interposta persona, in tutto o in parte servizi simili o analoghi ai Servizi oggetto del contratto anche mediante rielaborazione o modifica; è parimenti vietato compiere atti di imitazione ai Servizi o avvalersi di ogni altro mezzo non conforme ai principi di correttezza professionale e idonei a danneggiare il Fornitore. 
      4. Gli obblighi di cui al presente articolo rimangono efficaci anche in caso di cessazione per qualsiasi causa o ragione, dell’efficacia o validità del presente Contratto. In caso di violazione degli obblighi assunti, il Cliente si impegna sin d’ora a versare a titolo di risarcimento del danno un importo pari al 100% del Corrispettivo salvo il maggior danno che il Fornitore si riserva di dimostrare.
  • PORTFOLIO DEL FORNITORE
  • Fatto salvo quanto previsto dai successivi articoli, il Fornitore ha la facoltà di utilizzare, per proprio portfolio (finalità informative, istituzionali, promozionali), qualsiasi contenuto realizzato in occasione ed in ragione del presente Contratto (in via esemplificativa file nativo, originale, definitivo, in formato stampa, contenuto, dato, report) nonché citare e/o invocare tutti o alcuni i Servizi resi in virtù del presente Contratto oltre che usare il nominativo del Cliente, salvo espresso rifiuto dello stesso.
  • RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI CONFIDENZIALI
      1. Ogni informazione o dato che le Parti comunicheranno o metteranno a disposizione in occasione o in ragione del rapporto aventi natura confidenziale (di seguito “Informazioni Confidenziali”) rimangono di proprietà esclusiva di ciascuna delle Parti e potranno essere utilizzati esclusivamente per l’esecuzione del contratto. 
      2. Le Parti si impegnano a conservare le Informazioni Confidenziali con la massima riservatezza ed impedirne la divulgazione e ad imporre e garantire il rispetto delle obbligazioni derivanti dal presente articolo a qualsiasi terzo incaricato che possa venire a conoscenza di dette Informazioni Confidenziali. 
  • PROTEZIONE E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
      1. Ciascuna Parte dichiara e garantisce all’altra che i dati personali di cui è titolare sono da essa trattati in conformità a quanto richiede la vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, in particolare Reg. UE 2016/679 (di seguito “GDPR”) e D.lgs. n. 196/2003 come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018 (di seguito “Codice Privacy”).
  • ELEZIONE DI DOMICILIO
      1. Salvo diversamente disposto tra le Parti, eventuali comunicazioni relative al contratto non destinate alle attività operative, dovranno essere effettuate a mezzo PEC, con facoltà di comunicare tramite Raccomandata A/R, anticipata via e-mail, laddove la PEC risulti non funzionante.
  • EFFICACIA DEL CONTRATTO E TERMINI DI DURATA
      1. Se dovuto, in caso di mancato pagamento dell’acconto entro i termini concordati, il Contratto si intenderà risolto e privo di ogni effetto: in detti casi il Cliente si impegna a versare a titolo di risarcimento del danno il 10% del Corrispettivo dovuto, salvo il maggior danno che il Fornitore si riserva di quantificare a causa della risoluzione del contratto.
      2. Il presente Contratto ha durata sino alla data indicata nel Preventivo. Decorso detto termine il Contratto cesserà di avere efficacia. È escluso ogni eventuale tacito rinnovo. 
      3. Fermo restando l’art 3.6, la sospensione della prestazione del Fornitore non determina la sospensione di efficacia dell’intero Contratto né la sospensione degli obblighi in capo al Cliente. In detti casi il termine di durata del Contratto continuerà a decorrere. 
      4. In nessun caso i termini relativi agli obblighi a carico del Fornitore indicati all’interno del Contratto devono considerarsi essenziali e perentori. In ogni caso il Fornitore non potrà in alcun modo considerarsi responsabile per mancata e/o ritardata e/o inesatta esecuzione della prestazione a causa di fatto imputabile al Cliente. Il rispetto dei termini presuppone l’adempimento da parte del Cliente degli obblighi di cui al presente Contratto. 
      5. In qualsivoglia ipotesi di cessazione degli effetti del contratto, ivi inclusa invalidità, recesso, risoluzione anche concordata, il Committente si impegna a rifondere al Fornitore tutte le spese sostenute o anche solo maturate in occasione o in ragione del Contratto.
  • DISPOSIZIONI GENERALI 
      1. L’invalidità e/o inefficacia e/o contrarietà al diritto vigente di una/più clausola/e del presente Contratto non comporta la risoluzione delle stesse o dei singoli contratti, che rimane per il resto valido ed efficace. Le Parti si impegnano a modificare la clausola invalida o inefficace attraverso una trattativa da svolgersi in buona fede. 
      2. Eventuali documenti unilateralmente predisposti dal Cliente non trovano applicazione, anche se non in contrasto con il presente Contratto, salvo espressa accettazione per iscritto tra le Parti. 
  • LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE
    1. Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana.
    2. Per ogni controversia concernente la validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente Contratto, sarà competente il Foro di MILANO.